1. Per la sola inosservanza delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per la prima violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da euro 1.000 euro 2.000;
b) per la seconda violazione accertata, anche di più ipotesi previste, da euro 3.000 a euro 5.000, nonché la sospensione della licenza dell'esercizio per trenta giorni;
c) per la successiva violazione accertata, da euro 10.000 a euro 30.000, nonché la revoca della licenza dell'esercizio.
2. Ai fini della sospensione o della revoca della licenza dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni è il prefetto territorialmente competente.